Sentenza Consiglio di Stato

SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 9556-2024 DEL 28.11.2024

 

Il Consiglio di Stato, ha parzialmente accolto il ricorso in appello, riconoscendo dovute, ai Comuni appellanti, le somme (così come quantificate in sede di giudizio) a titolo di addizionale comunale, per le annualità 2005, 2006 e 2007.

Di contro, la sentenza ha, invece, confermato la pronuncia del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha negato la debenza delle somme richieste per le successive annualità dal 2008 al 2015, ribadendo che con la legge finanziaria per il 2008 “si è interrotta la correlazione tra entrate a titolo di diritti di imbarco e redistribuzione ai Comuni ove insiste il sedime aeroportuale”, dovendosi, dunque, ritenere che “l’assegnazione dei fondi avvenga solamente con il decreto ministeriale che liquida l’importo spettante ai Comuni il quale assume dunque natura costitutiva del diritto”.

Si ritiene opportuno evidenziare come, ad una approfondita disamina del testo della pronuncia in questione, emerga che il Consiglio di Stato, pur riconoscendo la debenza delle somme di cui alle predette annualità 2005, 2006 e 2007, in seno al dispositivo abbia omesso di enunciare la formale specifica condanna nei confronti dello Stato al pagamento delle somme medesime, limitandosi ad un generico richiamo alla parte motiva della sentenza.

Dal momento che la rilevata omissione della formale dichiarazione di condanna da parte del Consiglio di Stato non può essere considerata mero errore materiale, configurandosi, invece, quale violazione del principio di corrispondenza tra perituro (la richiesta giudiziale) e decisum (la pronuncia giudiziale), riteniamo opportuno che si ricorra in Cassazione al fine di emendare siffatto vizio della sentenza; ancorché, infatti, la parte motiva della pronuncia accerti, al di là di ogni dubbio, la specifica debenza delle somme.