Obbligo di accantonamento del 7%

 

 

L’ACCANTONAMENTO DEL 7% PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE AEROPORTUALE

L’articolo 10, comma 5, della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447) obbliga le società e gli enti che gestiscono infrastrutture di trasporto, compresi gli aeroporti, a impegnare “in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l’adozione di interventi di contenimento ed abbattimento delrumore”.

Il decreto del Ministro dell’Ambiente 29 novembre 2000 ha dato attuazione alla norma. Tra l’altro, impone ai gestori di comunicare ogni anno, entro il 31 marzo, a Ministero, Regioni e Comuni le somme accantonate a partire dall’entrata in vigore della legge del 1995.

Le principali società di gestione aeroportuale e l’associazione dei gestori hanno impugnato il decreto, sostenendo che l’obbligo del 7% sarebbe scattato solo dopo l’accertamento del superamento dei limiti di rumore. ANCAI si è opposta in giudizio a difesa del decreto e dei Comuni aeroportuali. I ricorsi sono stati respinti sia dal TAR del Lazio sia dal Consiglio di Stato.

IL PRINCIPIO AFFERMATO

L’obbligo di accantonare almeno il 7% grava sulle società di gestione aeroportuale. Deriva direttamente dalla legge e decorre dalla sua entrata in vigore. Non dipende dal previo accertamento del superamento dei limiti di rumore né dalla predisposizione dei piani di risanamento.

“Appare chiaro che con l’impugnato decreto, nel prevedere l’obbligo di comunicare i fondi accantonati a partire dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero abbia presupposto che l’obbligo di accantonamento scatta a prescindere dall’effettiva verifica del superamento dei limiti acustici. E questo è il significato della legge, tenuto conto delle chiare espressioni letterali (“sono obbligati” “in via ordinaria”).”

– Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione n. 5822/2004 –

LE PRONUNCE
  1. TAR Lazio – pronuncia del 5 luglio 2001 (ricorsi riuniti n. 1385/2001 e n. 1387/2001)
    1. Il Tribunale riunisce i ricorsi dei gestori aeroportuali contro il D.M. 29 novembre 2000. Stabilisce che tutti i Comuni, le Province e le Regioni sede di aeroporto sono controinteressati, perché l’eventuale annullamento del decreto inciderebbe sulle loro prerogative. Ordina quindi ai gestori di notificare il ricorso a tutti questi enti. L’eccezione era stata sollevata da ANCAI e dai Comuni di Fiumicino e Cinisi.
  2. TAR Lazio, Sezione II bis – sentenza n. 3382/2002 (camera di consiglio del 10 gennaio 2002)
    1. Il TAR respinge tutti i motivi dei gestori aeroportuali. Sull’accantonamento afferma che il legislatore ha imposto un obbligo “immediatamente operante indipendentemente dalla previa predisposizione dei piani di risanamento, che in mancanza di un termine espresso non può che decorrere dall’entrata in vigore della legge, proprio per apprestare a tempo debito le necessarie risorse finanziarie per attuare i previsti piani di risanamento”. L’art. 6 del decreto non crea quindi un obbligo nuovo, ma si limita a chiedere la comunicazione dei fondi accantonati dal 1995.
  3. Consiglio di Stato, Sezione VI – decisione n. 5822/2004 (udienza 11 giugno 2004, deposito 7 settembre 2004)

Il Consiglio di Stato respinge gli appelli di SEA, GESAC, SAGAT, SACBO e Aeroporti di Roma e conferma la sentenza del TAR. Sull’accantonamento del 7% chiarisce che l’obbligo scatta a prescindere dalla verifica del superamento dei limiti acustici. Precisa inoltre che il soggetto obbligato (“Essi”) sono le società di gestione e non i piani di contenimento. Diverso è l’obbligo di presentare i piani di contenimento del rumore, che secondo il Consiglio di Stato decorre dalla perimetrazione delle zone di rispetto aeroportuali (zone A, B e C).

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COSA SIGNIFICA PER I COMUNI AEROPORTUALI
  • Il gestore dell’aeroporto deve destinare ogni anno almeno il 7% dei fondi di bilancio previsti per manutenzione e potenziamento a interventi contro il rumore.
  • L’obbligo vale dall’entrata in vigore della legge 447/1995, indipendentemente dall’esistenza di piani di risanamento approvati.
  • Il gestore deve comunicare ogni anno, entro il 31 marzo, anche al Comune l’importo accantonato nell’anno e quello complessivo dal 1995, insieme allo stato di avanzamento degli interventi.
  • Il Comune può chiedere al gestore queste comunicazioni e verificarne il contenuto.