L’addizionale comunale è un tributo
Addizionale comunale sui diritti d’imbarco: la Consulta ne sancisce la natura tributaria
L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri (art. 2, comma 11, L. 350/2003) è a tutti gli effetti un tributo. A stabilirlo in via definitiva è la sentenza n. 80/2024 della Corte costituzionale, che ha cancellato la norma del 2007 (art. 39-bis, D.L. 159/2007) con cui il legislatore, tramite una presunta “interpretazione autentica”, ne negava illegittimamente la natura fiscale.
Di seguito, le motivazioni della decisione, le implicazioni per i Comuni aeroportuali e la cronologia delle sentenze chiave.
Perché è un tributo: i 3 criteri della Consulta
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, un prelievo assume natura tributaria — a prescindere dal nome formale attribuitogli dalla legge — quando soddisfa contestualmente tre requisiti:
- Decurtazione patrimoniale definitiva: il versamento è obbligatorio e imposto per legge, a prescindere dalla volontà del soggetto incassatore o pagatore.
- Assenza di sinallagma: il pagamento non costituisce il corrispettivo di un servizio reso specificamente al singolo contribuente (manca una controprestazione diretta).
- Destinazione a spese pubbliche: le risorse generate da un presupposto economicamente rilevante servono a finanziare finalità di interesse generale.
Nel caso dell’addizionale d’imbarco, i tre elementi coesistono: le compagnie aeree versano 6,50 € a passeggero senza ottenere controprestazioni dirette, e il gettito copre capitoli di spesa pubblica essenziali:
- Sicurezza del volo e impianti ENAV;
- Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
- Ristori per i Comuni aeroportuali;
- Fondo antincendi aeroportuale;
- Sicurezza e contrasto alla criminalità;
- Gestioni previdenziali INPS.
Il percorso giurisprudenziale: cronologia delle pronunce
L’impatto sui Comuni aeroportuali: il paradosso del gettito
Oltre a chiarire il regime giuridico del prelievo, la sentenza n. 80/2024 accende un faro sulle criticità storiche lamentate dagli enti locali:
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Finalità originaria vs realtà: Nata per mitigare l’impatto territoriale delle infrastrutture di volo sui Comuni di sedime e contermini, l’imposta è stata progressivamente dirottata verso capitoli statali.
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Quota bloccata a fronte di rincari: Mentre l’addizionale è cresciuta da 1,00 € a 6,50 € a passeggero, la quota devoluta ai Comuni è rimasta pressoché invariata, riducendosi a pochi centesimi netti pro-capite.
Trattandosi formalmente di un tributo, qualsiasi redistribuzione o riforma del gettito a favore dei territori aeroportuali spetta ora in via esclusiva al legislatore.



